La nuova UNI EN ISO 9712:2022 – Prove non distruttive – cambia in modo sostanziale le abitudini ormai consolidate nell’utilizzo della versione del 2012, puntando sulla valorizzazione della verifica dei requisiti e sul mantenimento delle competenze.
Questo articolo ha lo scopo di presentare per macro-argomenti le principali modifiche introdotte, senza però entrarne nel dettaglio specifico, per il quale consigliamo un’attenta analisi della norma.
Si tratta di una versione presentata da ISO nel dicembre 2021 e recepita da UNI ed EN nel primo semestre del 2022, avviando di conseguenza il periodo di transizione con l’ormai consolidata edizione del 2012.
Già dal 2021, Il Gruppo di Lavoro 9712 CICPND ha effettuato diversi incontri al fine di analizzare ogni singolo dettaglio della norma, condividendoli al mercato in concomitanza al Webinar gratuito organizzato con il patrocinio di UNI e ACCREDIA lo scorso 18 Luglio ed al change board organizzato per applicare tali modifiche all’attuale Regolamento CICPND 60/A in fase di revisione.
Tra le principali modifiche introdotte nella nuova UNI EN ISO 9712:2022 – Prove non distruttive:
- Referee: Chi è e qual è il suo compito?
- Requisiti di addestramento
- Requisiti di esperienza
- Requisiti di idoneità visiva
- Contenuti degli esami (quiz-campioni per la prova pratica)
- Modalità di rinnovo
- Nuove tecniche e metodi di indagine
La figura del Referee
L’introduzione di questa nuova figura viene citata dalla norma per confermare la prova documentata dell’esperienza industriale negli NDT presentata all’organismo di certificazione in sostituzione al datore di lavoro, per quei casi ove il datore di lavoro sia anche il candidato richiedente la certificazione (es. lavoratore autonomo).
Tale figura deve avere le seguenti caratteristiche:
a) certificato al livello 2 o 3 in qualsiasi metodo NDT;
oppure
b) personale non certificato che, approvato dall’ente di certificazione, possiede le conoscenze, le competenze, la formazione e l’esperienza necessarie per attestare l’esperienza industriale del candidato.
Questa figura potrebbe essere utile per evitare le autodichiarazioni ma allo stesso tempo potrebbe risultare complessa da approvare qualora la figura scelta non sia in possesso di un certificato di qualifica in corso di validità.
Formazione
In questo paragrafo della norma sono stati introdotti i principali cambiamenti rispetto all’edizione precedente, richiamando diverse modalità di gestione dell’apprendimento e diverse durate.
Nello specifico è stata introdotta la possibilità di effettuare lezioni a distanza per la sola parte teorica, la quale secondo i requisiti della ISO/TS 25108 dovrebbe avere un peso del 50% della durata complessiva ±10%.
Tra le modalità introdotte c’è anche l’autoapprendimento, senza alcuna definizione dei requisiti e/o delle modalità necessarie per documentare l’avvenuta esecuzione. Per questo punto, all’interno di un tavolo tecnico composto dagli ODC e ACCREDIA, è stata aperta una richiesta formale all’organo Europeo per avere maggiori delucidazioni sulle modalità di applicazione, in quanto si ritiene che tale requisito sia molto importante ed allo stesso tempo molto critico se applicato in modo non corretto.
Anche le durate complessive minime per i vari metodi di prova sono state revisionate, riportando come unità di misura i giorni (nell’edizione precedente erano in ore) ove si definisce che un giorno è composto di almeno 7h, inoltre anche la suddivisione tra le ore per il primo livello e per il livello 2 sono state modificate, potenziando le attività di formazione per i livelli 1.
Sono state aumentate le ore minime per il passaggio diretto al livello 2 per il metodo ad ultrasuoni e diminuite quelle relative al metodo radiografico.
Esperienza industriale NDT
Anche i requisiti di esperienza industriale sono stati revisionati, richiedendo che almeno una parte di tale esperienza sia stata svolta prima dell’esame di certificazione e che la durata complessiva sia conforme ai nuovi requisiti espressi in giorni e non più in mesi come nell’edizione della norma precedente.
Per i livelli 3 è stata effettuata una suddivisione più specifica che comprende varie situazioni, in funzione al livello di istruzione e/o alla presenza di una qualifica di livello 2.
Requisiti di visione
Nei requisiti di visione sono rimaste invariate le verifiche richieste per confermare la corretta visione del candidato (contrasto di colore e percezione visiva) ma sono stati introdotti alcuni importanti concetti relativi alla ripetizione del test, che per il contrasto di colore deve essere ripetuto ogni 5 anni (e non più ogni anno). Inoltre sono stati introdotti maggiori dettagli sulle figure che possono effettuare i test, di cui, un medico, un infermiere, un oftalmologo, un optometrista autorizzato o altro professionista qualificato che è approvato da un personale di livello 3 che agisce per conto del datore di lavoro.
Per quest’ultimo dettaglio si riporta anche al requisito della ISO 18490 dove anche un livello 3 potrebbe svolgere tale verifica se opportunamente qualificato.
Modalità di svolgimento degli esami
La struttura e la forma degli esami teorici e pratici non hanno avuto variazioni significative, se non per alcuni macro dettagli che riporto: tutti i quiz di carattere generale sono stati portati a 40 domande, mentre per i quiz specifici è stata mantenuta la regola precedente definita, relativa la numero del/i settore/i richiesti (20 quiz per un settore/prodotto, 30 quiz per due o più settori/prodotti).
Sono state introdotte alcune variazioni sulla modalità di valutazione degli esami pratici, riportando alcune tabelle che permettono di utilizzare una suddivisione ponderata del punteggio sulla base di alcuni contenuti specifici, ed infine è stato modificato il numero di campioni necessari per la prova pratica.
Quest’ultimo si può considerare una variazione significativa soprattutto per i candidati che richiedono una certificazione che comprende svariati settori di prodotto/settori industriali.
Su questo aspetto ci sono ancora alcuni dubbi interpretativi, per i quali il gruppo di lavoro degli ODC capitanato da ACCREDIA ha analizzato ed espresso una richiesta formale all’organo Europeo per valutare in modo corretto ed univoco quanto riportato dalla norma.
Rinnovo
Questo paragrafo richiama una delle modifiche di principale importanza ed impatto sul mercato.
Nello specifico, per tutti i livelli il candidato, oltre a dover presentare i requisiti presenti anche nella precedente edizione della norma, di cui continuità lavorativa e idoneità visiva, deve:
a) completare con successo un esame pratico, strutturato con almeno il 50 % dei campioni d’esame effettuati e prescritti per la prima certificazione;
oppure
b) soddisfare con successo i requisiti del sistema di credito a punteggio.
In sostanza il candidato dovrà effettuare una parte di esame pratico, limitata ad uno o più campioni, oppure raccogliere e consegnare all’ODC una serie di evidenze che possono confermare il punteggio minimo richiesto (100 punti suddivisi nei 5 anni) sulla base di alcune tabelle che presentano punteggi per ogni tipologia di attività svolta. La modalità a punteggio è simile per concetto e per forma all’attuale modalità di ricertificazione utilizzata dai livelli 3.
Requisiti di formazione per le tecniche
Sono stati inseriti i requisiti per alcune tecniche particolari che precedentemente erano regolamentate in modo autonomo dai vari ODC, e nel dettaglio sono stati i seguenti aspetti:
- Migliore suddivisione dei requisiti per la tecnica LT
- Inserimento del Flusso disperso MT-FL come tecnica del controllo MT
- Inserimento delle tecniche TOFD e Phased Array come requisiti aggiuntivi al metodo UT
- Suddivisione delle tecniche radiografiche FILM e no FILM, per la tecnica classica (RT-F, RT-D) e per la lettura delle immagini (RT-ID, RT-IDE)
- Inserimento della Tomografia RT-CT
La nuova norma richiama anche tante altre piccole modifiche che non sono state riportate nel presente articolo, pertanto si consiglia di effettuare una valutazione ed un’analisi completa al fine di rilevare ogni variazione che possa modificare l’attuale processo di certificazione del personale che svolge controlli non distruttivi.
È auspicabile pensare che l’inserimento di tali variazioni verranno applicate sul mercato già nei prossimi mesi.
Ringrazio il gruppo di lavoro 9712 CICPND (Oliviero Oldani, Umberto Papponetti, Marina Pomo, Marco Sarti) per il tempo dedicato nell’analisi e nella condivisione degli aspetti tecnici che la nuova norma ha introdotto.
Michael Reggiani
Direttore Generale CICPND
Vice Presidente AIPnD
Pubblicato su: “Il Giornale delle Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica” n.2/2022