Il Regno Unito a seguito della Brexit è uscito ufficialmente dal mercato unico dell’Unione Europea il 31 dicembre 2020 ed ha introdotto gradualmente il marchio Regno Unito Conformity Assessed o UKCA per sostituire il marchio CE sul territorio della Gran Bretagna dal 1° gennaio 2021.
Le aziende avranno a disposizione ancora tutto il 2022 per applicare il nuovo marchio di conformità UKCA alla maggior parte dei prodotti immessi sul mercato in Inghilterra, Scozia e Galles. Questo vale per tutti i beni per i quali le imprese avrebbero dovuto iniziare a utilizzare il marchio UKCA entro la fine del 2021. Riconoscendo l’impatto della pandemia sulle imprese, il governo britannico ha esteso la scadenza per l’applicazione del marchio al 1° gennaio 2023, anziché al 1° gennaio 2022.
Unica eccezione i dispositivi medici, per i quali le aziende non dovranno utilizzare il marchio UKCA fino al 1° luglio 2023. Tuttavia, è già possibile utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2021 per dimostrare la propria conformità agli standard di prodotto.

A partire, quindi, dal 1° Gennaio 2023, il marchio UKCA sarà da applicare obbligatoriamente su determinati prodotti per indicarne la conformità alla legislazione GB. Il fabbricante o, se richiesto, il suo mandatario sarà responsabile dell’apposizione del marchio UKCA sul prodotto, sulla base degli stessi principi tecnici della marcatura CE, ma per il mercato GB.
Per affrontare la marcatura UKCA bisognerà, quindi:
- Verificare se il prodotto necessita della marcatura UKCA
- Controllare il percorso appropriato per la valutazione della conformità valutando se le Merci possono essere autodichiarate o se richiedano una valutazione della conformità da parte di terzi
- Applicare il marchio UKCA senza numero approvato dal Regno Unito per le Merci Autodichiarate, oppure con il numero approvato dal Regno Unito, laddove richiesto dalla legge applicabile
Di fatto, in termini tecnici, le differenze tra i requisiti per la marcatura CE e per la marcatura UKCA sono lievi. I prodotti che soddisfano i requisiti tecnici per uno soddisferanno per lo più i requisiti per l’altro per il prossimo futuro. In linea generale per regolamentare l’immissione sul Mercato di un prodotto, al momento, laddove esista una Legislazione Europea, ve n’è un’omologa per il mercato GB.
Di seguito alcuni esempi:
| EU LEGISLATION | UK LEGISLATION |
| Toy Safety – Directive 2009/48/EC | Toys (Safety) Regulations 2011 |
| Simple Pressure Vessels – Directive 2014/29/EU | Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016 |
| Electromagnetic Compatibility – Directive 2014/30/EU | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 |
| Low Voltage Directive 2014/35 | Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 |
| ATEX – Directive 2014/34/EU | Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 |
| Pressure equipment – Directive 2014/68/EU | Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 |
| Machinery Directive 2006/42/EC | Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 |
| Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) – Directive 2002/95/EC | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Riguardo la matrice tecnica, ai fini della presunzione di conformità di un prodotto, i sistemi di norme EN, norme internazionali e le “norme armonizzate” rimangono confermati come le migliori pratiche sia per la marcatura CE che UKCA. I regolamenti del Regno Unito li definiscono “standard designati” e di fatto gli elenchi di norme armonizzate e designate sono in gran parte gli stessi, sebbene col tempo è probabile che l’elenco designato dal Regno Unito differisca leggermente in quanto le autorità britanniche possono esercitare la loro influenza su norme ritenute migliorabili per le condizioni del Mercato GB.
Pertanto, la maggior parte delle differenze tra i due sistemi è costituita da elementi di natura amministrativa e riflettono il fatto che il marchio UKCA si applica solo in Gran Bretagna, le differenze più sostanziali riguardano la separazione degli organismi di valutazione della conformità del Regno Unito (Organismi Autorizzati) dal sistema dell’organismo notificato dell’UE.
Infatti, per alcune Direttive è richiesto che la validazione del processo speciale di saldatura sia approvata da un “Organismo Autorizzato” ed in particolare, la Pressure Equipment (Safety) Regulations richiede inoltre un’approvazione specifica anche per il personale che effettua controlli non distruttivi sulle giunzioni permanenti di componenti in pressione che verranno utilizzate nel mercato Inglese.
Al fine di ottemperare a tali requisiti, CICPND ha sviluppato in collaborazione con Lloyd’s Register Verification Ltd (0038) un regolamento specifico per supportare gli associati ed il personale certificato nelle tecniche non distruttive.
Tale documento prevede una verifica delle competenze ed il mantenimento delle stesse, per tutte le figure professionali in possesso di una certificazione rilasciata da un Organismo Accreditato ISO/IEC 17024, per i livelli 1-2 o 3 certificati in uno o più metodi di prova contemplati nella norma ISO9712.
Tale processo può essere effettuato nei seguenti casi:
- Contemporaneamente al processo di prima certificazione, ricertificazione, rinnovo
- In qualsiasi momento all’interno del periodo di validità del certificato ISO9712
Il processo di verifica delle competenze viene effettuato a seguito della partecipazione di un corso formativo online e valutato successivamente tramite un esame teorico a quiz e/o una prova pratica, in funzione allo stato di validità delle certificazioni ISO9712 del candidato richiedente.
Tutte le attività di verifica vengono effettuati presso un Centro di esami approvato per UKCA da CICPND.
In un mercato ormai ricco di certificazioni, approvazioni, estensioni, l’UKCA richiede un’ulteriore attività per confermare le competenze degli operatori, garantendo affidabilità e sicurezza nel controllo delle giunzioni permanenti dei prodotti in pressione.

Michael Reggiani
Direttore Generale CICPND
Vice Presidente AIPnD
Con la collaborazione di Salvatore Bottari
Pubblicato su: “Il Giornale delle Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica” n.1/2022

